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Tradurre diversi ordinamenti giuridici: Common Law vs Civil Law

Uno degli effetti della globalizzazione è la necessità di norme e documenti giuridici, i contratti per esempio, per regolare i rapporti tra soggetti di paesi diversi; per redigere questi documenti si pone il problema della lingua da utilizzare e soprattutto emergono significativi problemi di traduzione.

Common Law e Civil Law: le differenze

Uno dei maggiori problemi traduttivi nasce dalle diversità tra gli ordinamenti della tradizione giuridica continentale cosiddetta civil law, che derivano direttamente dal diritto romano e sono adottati dai Paesi di diritto europeo continentale (compresa l’Italia), e il sistema di common law basato sul modello anglosassone adottato da Inghilterra, Stati Uniti, Australia e dalle relative ex-colonie o protettorati inglesi come la Nigeria o l’India.

In sintesi, mentre per i sistemi di civil law la principale fonte del diritto è la legge intesa come codificazione di carattere generale, nei sistemi di common law la fonte primaria del diritto è la giurisprudenza. Nello specifico, la traduzione giuridica inglese-italiano presuppone anche una “trasposizione” dal modello di ordinamento giuridico cosiddetto common law al modello civil law.

La traduzione giuridica: come funziona

Gli ordinamenti giuridici continentali (italiano, francese, tedesco) sono piuttosto simili. Il sistema giuridico inglese di common law, invece, include alcuni concetti, istituti e norme che non trovano corrispondenza in altri sistemi giuridici. Di conseguenza, la traduzione in italiano di un testo giuridico redatto in inglese sulla base dell’ordinamento di common law implica delle complessità che possono sfociare anche in casi di intraducibilità.

Il problema dell’intraducibilità e come risolverlo

Nella traduzione di testi giuridici la difficoltà principale risiede proprio nell’intraducibilità dei termini, ma soprattutto dei concetti, in particolare i concetti propri di alcuni sistemi giuridici non presenti in altri sistemi. L’esistenza di ordinamenti giuridici diversi implica infatti la divergenza di concetti e istituti nei rispettivi ordinamenti, o in alcuni casi addirittura la loro assenza. Il traduttore dovrà quindi trovare il modo di rendere nella lingua di arrivo i termini o, più in generale, gli istituti e i concetti appartenenti all’ordinamento giuridico della lingua di partenza.

Per individuare il termine corretto nella lingua di arrivo (nel nostro caso l’italiano) occorre effettuare un’analisi giuridica delle singole fattispecie, e nel caso in cui il termine non esista è opportuno ricorrere a una spiegazione del concetto, ossia riportare il termine in inglese e illustrarne il significato tra parentesi.

La strategia migliore per produrre una traduzione efficace che adempia alla sua finalità consiste infatti nel trasferire il concetto dalla lingua in cui il testo è redatto a quella in cui è tradotto. Per fare questo, il cosiddetto principio di equivalenza funzionale consente al traduttore di risolvere, almeno in parte, il problema dell’intraducibilità dei termini giuridici.

In conclusione, se per il diritto la lingua svolge una funzione di “veicolo”, tanto più la traduzione sarà un mezzo di trasmissione, ma affinché la trasmissione sia efficace dovrà esserci un’equivalenza funzionale.

Il traduttore giuridico: caratteristiche e obiettivi

Il traduttore di testi giuridici si dedica innanzitutto a un’attività di comparazione giuridica per verificare il significato esatto dei concetti, che devono essere tradotti dalla lingua di partenza, e per individuare un concetto equivalente nella lingua di arrivo, scegliendo di volta in volta eventuali termini corrispondenti o ricorrendo a spiegazioni nell’eventualità in cui non esistano.

Non a caso, quando si redigono documenti giuridici è prassi comune decidere in via preventiva quale sarà la legge applicabile in caso di controversie. Questo consente di attribuire un contenuto giuridico specifico a termini che altrimenti avrebbero sfumature diverse in base all’ordinamento in cui rientrano, evitando così problemi nel caso di testi giuridici tradotti in lingue diverse.

Poiché ogni traduzione è interpretazione del testo, la traduzione-interpretazione parte necessariamente dal significato dei termini che compongono il discorso giuridico del testo di partenza per riuscire a renderlo in termini giuridicamente appropriati nella lingua d’arrivo, ottenendo così l’equivalenza funzionale indispensabile per ottenere una traduzione efficace.

Carlotta Rossi – traduttrice freelance con specializzazione in ambito legale, finanziario, shipping e trasporti