L’11 febbraio 2026 è una data che i consulenti IP dovranno ricordare: la Corte Suprema del Regno Unito ha emesso la sentenza Emotional Perception, ridisegnando profondamente i criteri di brevettabilità per le invenzioni software e basate su intelligenza artificiale. Per gli studi IP che gestiscono filing internazionali, il punto centrale non è solo l’aggiornamento giurisprudenziale: è capire come questo cambiamento possa incidere sulla formulazione e sull’interpretazione dei testi brevettuali tra diverse giurisdizioni.
Il caso Emotional Perception in sintesi
La Corte Suprema del Regno Unito ha emesso il suo atteso giudizio nel caso Emotional Perception AI v Comptroller General of Patents [2026] UKSC 3, riguardante la brevettabilità delle reti neurali artificiali. La decisione stravolge decenni di giurisprudenza britannica e allinea l’approccio del paese a quello dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), abbandonando il consolidato test Aerotel.
Emotional Perception AI aveva sviluppato un sistema basato su una rete neurale artificiale in grado di analizzare le caratteristiche fisiche dei file multimediali, con caratteristiche come frequenza, ritmo e timbro, e di mapparle su stati emotivi, per raccomandare contenuti con proprietà fisiche simili, superando la tradizionale classificazione per genere. L’Ufficio Brevetti britannico aveva inizialmente respinto la domanda, ritenendo che l’invenzione fosse un “programma per computer in quanto tale“, e quindi esclusa dalla brevettabilità. La vicenda aveva già attraversato diversi gradi di giudizio prima di arrivare alla Corte Suprema, che ha infine ribaltato le decisioni precedenti riconoscendo la brevettabilità dell’invenzione. Per comprendere la portata di questa decisione, occorre fare un passo indietro.
Addio al test Aerotel
Con il test Aerotel, in vigore dal 2006, tribunali ed esaminatori avevano sempre valutato le domande di brevetto software attraverso quattro passaggi: interpretare correttamente la rivendicazione, identificare il contributo effettivo dell’invenzione, verificare se tale contributo ricadesse in una delle categorie escluse, e infine controllare se il contributo avesse carattere tecnico. Negli ultimi vent’anni, questo approccio era stato percepito come più rigido rispetto alla prassi EPO.
Nel caso di Emotional Perception, la Corte Suprema ha invece adottato l’approccio “any hardware” sviluppato dall’EPO. Secondo questo approccio, una rivendicazione non è esclusa dalla brevettabilità se incorpora o richiede l’utilizzo di qualsiasi componente hardware fisico, anche il più ordinario. L’EPO valuta poi se l’invenzione produca un “effetto tecnico ulteriore” rispetto alla normale interazione software-hardware: se sì, l’invenzione accede alla tutela brevettuale anche quando contiene software. Con Emotional Perception, il Regno Unito si avvicina dunque all’impostazione europea, adottando un’analisi più sostanziale del contributo tecnico. Questo riallineamento è positivo in termini di uniformità di approccio tra i due sistemi, ma introduce anche una fase di transizione interpretativa. Ed è proprio nelle fasi di transizione che il linguaggio diventa un fattore critico.
Neural network, software o sistema tecnico? La forza delle categorie
Uno dei punti più delicati della sentenza riguarda la qualificazione delle reti neurali e dei modelli di machine learning. La Corte ha stabilito che un “programma” va interpretato come un insieme di istruzioni eseguibili da un computer per produrre le manipolazioni di dati desiderate, e che una rete neurale artificiale rientra in questa definizione. Tuttavia, ciò non le esclude automaticamente dalla brevettabilità: occorre verificare se l’invenzione presenti caratteristiche tecniche che vadano oltre il semplice essere un programma per computer, ovvero la categoria esclusa dalla brevettabilità per legge.
Definire una rete neurale come “programma per computer” o come “sistema tecnico” non è una scelta neutra. In ambito brevettuale, le categorie giuridiche determinano quali esclusioni si applicano: se la rete neurale è qualificata come programma puro, entra nella categoria esclusa dalla brevettabilità; se è qualificata come sistema tecnico con effetti reali sul mondo fisico, può accedere alla tutela. La scelta terminologica è quindi una scelta strategica. A seconda della formulazione adottata:
• una formulazione orientata al contributo tecnico rafforza la brevettabilità dell’invenzione, perché sposta l’attenzione verso l’effetto prodotto nel mondo fisico;
• una formulazione che enfatizza l’astrazione algoritmica avvicina l’invenzione alla categoria dei programmi per computer in quanto tali, esponendola al rischio di esclusione.
Nel contesto UK post-Emotional Perception, dove si cerca un equilibrio tra esclusioni formali e contributo tecnico sostanziale, la coerenza terminologica tra versione originaria e traduzioni diventa ancora più rilevante.
Filing multi-paese: il rischio non è l’errore, ma la sfumatura
Le aziende non dovranno necessariamente predisporre tipologie di domande diverse per il Regno Unito e per l’Europa. Questo allineamento è una semplificazione importante per chi gestisce portafogli brevettuali multi-giurisdizione. Tuttavia, anche tra depositi europei e britannici, le parole non hanno sempre lo stesso peso. Termini come:
• “algorithm” e “model“,
• “engine” e “technical system“,
• “computer-implemented method”
possono assumere implicazioni molto diverse a seconda del contesto normativo e della prassi esaminativa. Il rischio, per uno studio IP, non è tanto l’errore evidente, quanto la divergenza sottile tra versioni linguistiche che emerge solo in fase di esame o, peggio, in contenzioso. Il passaggio all’approccio EPO non è un’adozione integrale: l’analisi dell’inventive step (il requisito per cui un’invenzione deve rappresentare un progresso non ovvio rispetto allo stato della tecnica, noto in italiano come “attività inventiva”) rimane di competenza dei tribunali britannici, con possibili adattamenti rispetto alla prassi europea. Quando il quadro interpretativo evolve, la stabilità del testo diventa un asset strategico.
La traduzione consapevole del contesto IP
Il traduttore specializzato in proprietà intellettuale non interviene sulle scelte strategiche di tutela. Il suo ruolo è garantire che le scelte terminologiche già operate dal consulente IP restino integre nel passaggio da una lingua all’altra e da un sistema giuridico all’altro: che il termine scelto corrisponda, nella traduzione, a una categoria giuridica equivalente e non a una più vulnerabile.
In questo lavoro è essenziale:
• analizzare la terminologia alla luce del contesto tecnico e brevettuale, non solo linguistico;
• mantenere coerenza terminologica su interi portafogli, così che lo stesso concetto sia reso sempre allo stesso modo in ogni documento;
• monitorare l’evoluzione delle categorie giuridiche che possono incidere sull’interpretazione del testo, come accaduto con questa sentenza;
• segnalare eventuali criticità terminologiche che potrebbero avere impatti sulla tenuta del brevetto in sede di esame o contenzioso.
In un momento in cui il Regno Unito ridefinisce il proprio equilibrio tra esclusioni software e contributo tecnico, la precisione linguistica non è un dettaglio redazionale: è parte della gestione del rischio.
Conclusione
La decisione Emotional Perception è un esempio concreto di come le categorie giuridiche possano evolvere nel tempo. Quando cambiano le regole interpretative, le parole acquistano un peso ancora maggiore. Per gli studi IP che operano in ambito internazionale, la traduzione brevettuale non è un passaggio finale del processo, ma un elemento strutturale della strategia di tutela. Chi gestisce portafogli brevettuali multi-giurisdizione ha bisogno di partner capaci di comprendere il contesto tecnico e giuridico in cui operano, e di garantire la coerenza linguistica del testo nel tempo.
Approfondimenti
Per chi vuole leggere l’analisi completa della sentenza, segnaliamo alcune risorse autorevoli: la sentenza originale della UK Supreme Court, le analisi di Linklaters, DLA Piper e Fieldfisher.
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