Traduzioni asseverate e traduzioni legalizzate
Traduzioni asseverate
Le traduzioni asseverate sono necessarie per dare valore ai documenti tradotti per mezzo del giuramento davanti al Cancelliere.
Per esempio, parliamo di traduzione asseverata di documenti legali, e non solo, redatti in lingue straniere da presentare ad autorità italiane.
Le traduzioni asseverate, indicate anche come traduzioni giurate, attestano la corrispondenza del testo tradotto rispetto al testo originale e conferiscono validità alla traduzione.
Chi può asseverare?
La traduzione viene asseverata dal traduttore che l’ha effettuata presso il Tribunale, il Giudice di Pace o un notaio; sottoscrivendo il verbale, che viene controfirmato dal Cancelliere, il traduttore si assume la responsabilità civile e penale della traduzione.
Per quanto riguarda l’Italia, è di competenza del tribunale stesso decidere a quali traduttori dare accesso al processo di asseverazione (ad esempio agli iscritti all’albo dei CTU – consulenti tecnici d’ufficio, al ruolo di Periti ed esperti CCIA – Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, alla categoria Traduttori/Interpreti ovvero agli iscritti ad Associazioni Professionali Interpreti e Traduttori).
Traduzioni legalizzate
Quando una traduzione legale deve essere trasmessa all’estero, all’asseverazione segue un ulteriore adempimento: occorre infatti legalizzare la firma del cancelliere presso la Procura della Repubblica.
La legalizzazione serve per gli atti redatti in Italia da far valere presso autorità estere e attesta la qualità legale della persona che ha apposto una firma in calce a un atto, nonché l’autenticità della firma stessa.
Il nostro servizio di legalizzazione convalida la qualifica del Pubblico Ufficiale che ha sottoscritto un atto e certifica la firma del cancelliere o del notaio che ha controfirmato il verbale di giuramento del traduttore.
Traduzione con Apostille
Nel caso in cui il documento tradotto sia destinato invece a uno degli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5/10/1961, è necessaria una legalizzazione semplificata, definita Apostille.
La traduzione con Apostille prevede solo un timbro speciale e riconoscibile, attestante l’autenticità del documento e la qualità dell’autorità rilasciante, e non necessita del passaggio al Consolato.
Per i Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja, invece, è necessaria una doppia legalizzazione: la prima presso la Procura, la seconda presso il Consolato del Paese in Italia.
Grazie alla nostra lunga esperienza nella traduzione legale, e alla collaborazione con traduttori giuridici e specializzati dislocati in tutto il mondo, siamo in grado di fornire questi servizi in Italia e all’estero e, in generale, di supportarvi in qualsiasi esigenza relativa alla traduzione nel settore legale.
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