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Traduzioni per il settore legale

Breve vademecum su asseverazione, legalizzazione e apostille

La traduzione di documenti di carattere legale redatti in italiano da far valere all’estero, o di documenti redatti in altre lingue da utilizzare presso autorità italiane è spesso associata ad altri tre servizi essenziali: asseverazione, legalizzazione o apostille. 

Per assicurarsi di avere un documento tradotto conforme ai requisiti burocratici del caso e fornire un servizio tempestivo è essenziale sapere quale delle tre procedure è necessaria in ogni singolo caso, e come muoversi nei meandri della burocrazia per espletarla al meglio. Vediamo dunque di cosa si tratta…

Asseverazione: l’asseverazione, o traduzione giurata, attesta ufficialmente la corrispondenza del testo tradotto con il testo originale, ed è necessaria per garantire che la traduzione abbia validità nel paese in cui deve essere utilizzata. Si tratta della procedura che conferisce valore alla traduzione mediante un giuramento davanti al Cancelliere. 

La traduzione deve essere giurata presso il Giudice di Pace dal traduttore che la ha effettuata, il quale giura “di aver bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità”. 

Con il giuramento e la sottoscrizione del verbale, il traduttore si assume ufficialmente la responsabilità civile e penale della traduzione. 

L’asseverazione è sottoposta a tassazione: una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine del documento, compreso il verbale.

Quando la traduzione deve essere trasmessa all’estero occorre legalizzare la firma del cancelliere presso la Procura della Repubblica del Tribunale.

Asseverazione

Legalizzazione: per gli atti redatti in Italia da far valere davanti ad autorità estere serve la legalizzazione per attestare ufficialmente la qualità legale della persona che ha apposto una firma in calce a un atto, nonché l’autenticità della firma. In altre parole, mediante apposito timbro, la legalizzazione convalida la provenienza degli atti e la qualifica del Pubblico Ufficiale che li ha firmati, e ne certifica la firma. Si tratta della legalizzazione della firma del funzionario (il cancelliere del tribunale o il notaio) che ha controfirmato il verbale di giuramento del traduttore. 

Tuttavia, se il paese di destinazione del documento tradotto fa parte degli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5/10/1961, l’adempimento richiesto è l’apostille, ossia una forma di legalizzazione semplificata.

Per i paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aja, infatti, oltre alla legalizzazione da parte della Procura (o Prefettura competente), occorre il visto del Consolato dello Stato straniero in Italia.

La cosiddetta legalizzazione consolare consiste in un procedimento articolato in due fasi: la firma di chi ha redatto l’atto viene legalizzata dal Procuratore della Repubblica (o dalla Prefettura), dopodiché l’atto “legalizzato” deve essere presentato al Consolato in Italia del Paese in cui dovrà essere fatto valere affinché a sua volta il consolato legalizzi la firma di chi ha fatto la legalizzazione mediante visto.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle Ambasciate e/o Consolati che aderiscono alla convezione di Londra del 7 giugno 1968.

Apostille

Per i paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aja, invece della legalizzazione, è sufficiente l’apposizione della apostille da parte della  Procura della Repubblica (o Prefettura).

Inoltre, ai  sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, tra Italia e Belgio, Francia, Irlanda o Danimarca non servono né la legalizzazione né l’apostille, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti presso i consolati di Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la Convenzione.

Apostille

In conclusione, il quadro delle legalizzazioni/apostille è stato modificato con l’introduzione del Regolamento UE 1191/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, che prevede un’esenzione dalla legalizzazione/apostille per alcune categorie di documenti pubblici europei e istituisce dei moduli standard multilingue.

Il regolamento si applica ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro relativi a: nascita, esistenza in vita, decesso, nome, matrimonio, divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, unioni civili, scioglimento o annullamento di unioni registrate, filiazione, adozione, domicilio e/o residenza, cittadinanza, assenza di precedenti penali. Di conseguenza, i certificati rilasciati dal casellario a un cittadino italiano da presentare in un altro Stato membro non devono più essere legalizzati o apostillati.

Infine, in termini di tempistiche, escludendo la legalizzazione consolare, che implica procedure più complesse, e senza contare l’emergenza Covid (che tuttora comporta un rallentamento significativo delle pratiche) sia l’asseverazione sia l’apposizione dell’apostille sono procedure espletabili in giornata o in pochi giorni.   

Carlotta Rossi

Traduttrice freelance con specializzazione in ambito legale, finanziario, shipping e trasporti